Appendere un vaso di fiori, installare una tenda da sole o cambiare il colore del balcone può sembrare un gesto semplice. Ma in condominio non tutto è permesso. Esistono norme precise su ciò che è considerato “modifica del decoro” e che può generare scontri, diffide o addirittura cause legali.
Vediamo cosa si può fare, cosa no e quando serve il consenso dell’assemblea.
1. Balconi: proprietà privata o condominiale?
I balconi aggettanti (quelli sporgenti) sono di solito di proprietà esclusiva, ma:
- la parte frontale e la sottostante (il frontalino) sono parti comuni perché visibili dall’esterno e rilevanti per il decoro architettonico.
2. Cosa si può fare senza chiedere permesso
Se la modifica:
- non altera il colore, la forma o la struttura del balcone,
- non incide sul decoro architettonico,
- e non arreca danni o pericoli ad altri condòmini,
👉 allora può essere fatta liberamente, come:
- mettere piante e fioriere (ben fissate),
- installare luci o tende dello stesso modello previsto dal regolamento.
3. Cosa invece va autorizzato
Serve l’approvazione dell’assemblea per:
- modifiche estetiche visibili dall’esterno (es. verniciature diverse, tende diverse, chiusure in vetro),
- strutture fisse (pensiline, tende antivento, pannelli),
- interventi sulla facciata o frontalini,
- lavori che toccano parti comuni.
4. Quali rischi se si fanno lavori non autorizzati?
- Obbligo di ripristino dello stato originale a proprie spese.
- Possibili sanzioni pecuniarie.
- In alcuni casi, cause civili per danni o turbamento del decoro.
5. E in caso di lavori sulla facciata?
Quando l’intero condominio fa lavori sulla facciata (es. bonus ristrutturazione, cappotto termico, rifacimento frontalini), tutti i condòmini sono tenuti a rispettare il progetto comune, anche a costo di rimuovere modifiche precedenti non regolari.
In condominio, il balcone è tuo… ma non completamente. Il rispetto del decoro comune e la condivisione delle decisioni con l’assemblea evitano conflitti e proteggono il valore dell’immobile.

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