Ogni condomino si è trovato, prima o poi, ad affrontare una comunicazione dell’amministratore con la richiesta di una quota extra da versare. Ma quali spese sono considerate “straordinarie”? Quando è obbligatorio pagarle? E cosa succede se non si è d’accordo?
Vediamolo in modo chiaro, con esempi reali e riferimenti aggiornati al 2025.
Cosa sono le spese straordinarie?
Sono tutte le spese non ricorrenti, che vanno oltre la normale gestione ordinaria del condominio. Di solito servono a coprire interventi di manutenzione straordinaria o situazioni impreviste.
Esempi concreti:
- Rifacimento facciate o tetto
- Sostituzione dell’ascensore
- Interventi strutturali per danni da maltempo
- Messa a norma dell’impianto elettrico o antincendio
- Spese legali per cause condominiali
Chi decide queste spese?
Le spese straordinarie devono essere approvate in assemblea condominiale, con una delibera valida (maggioranza di teste e millesimi, art. 1136 c.c.).
L’amministratore non può decidere da solo a meno che non ci sia pericolo imminente o urgenza documentata.
Chi le paga?
In base all’art. 1123 c.c., il principio è semplice:
Le spese vanno ripartite tra tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà.
Tuttavia, ci sono eccezioni:
- Se un lavoro riguarda solo una scala o una parte del condominio, pagano solo i condomini interessati (es. rifacimento terrazza di un corpo scala secondario).
- Se c’è un regolamento contrattuale con diversa ripartizione, vale quello.
Quando si deve pagare?
- Dopo l’approvazione in assemblea, l’amministratore invia il piano rateale (di solito diviso in 2 o 3 rate).
- Il condomino ha 30 giorni di tempo per impugnare la delibera se la ritiene irregolare.
- Se non si paga, scatta la messa in mora e successivamente l’ingiunzione di pagamento.
E se non sono d’accordo?
È possibile:
- Impugnare la delibera (entro 30 giorni) se si ritiene contraria alla legge o al regolamento.
- Chiedere chiarimenti all’amministratore con richiesta formale (meglio via PEC o raccomandata).
- Verificare la presenza di preventivi, documentazione e verbali prima di procedere.
Normativa di riferimento
- Art. 1135 c.c. – competenze dell’assemblea
- Art. 1136 c.c. – quorum per deliberare
- Art. 1123 c.c. – ripartizione delle spese
- Cass. Civ. 27162/2022 – spese valide solo se approvate con delibera valida
- Cass. Civ. 10935/2023 – ogni condomino deve contribuire secondo i millesimi, salvo deroghe
Consiglio pratico
Prima di pagare, chiedi sempre una copia della delibera, dei preventivi approvati e del verbale d’assemblea. È tuo diritto sapere cosa stai pagando e perché.
Hai ricevuto una richiesta di pagamento extra e vuoi capire se è tutto regolare?
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